La Nuova Pallacanestro dell’Adda (di seguito “NPdA”) nello svolgimento della propria attività rispetta le leggi dello Stato Italiano e le norme dell’ordinamento sportivo in cui opera, richiamando la fondamentale importanza dei valori morali e sociali dello sport, quale momento di formazione dell’individuo e di aggregazione comunitaria sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e della Costituzione italiana.
La NPdA ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.
Tutti gli associati, in ottemperanza ai principi e ai doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, si obbligano a comportarsi con lealtà, probità, rettitudine e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare stigmatizzando e condannando recisamente ogni forma di offesa, scherno e dileggio nei confronti di arbitri, avversari e chiunque altro; si oppongono, altresì, a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva.
Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l’affidabilità e l’immagine della NPdA, e tutti gli associati si impegnano ad osservarlo ed a farlo osservare. Ogni violazione verrà punita, a seconda della gravità, con le seguenti sanzioni disciplinari che verranno irrogate dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, per propria iniziativa o su richiesta fatta da almeno il 20% degli associati: a) Avvertimento: consiste nell’informare l’associato che la sua condotta non è stata conforme alle norme previste dal presente Codice Etico e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’associato non commetta altre infrazioni; b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’associato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione; c) Sospensione: consiste nell’esclusione temporanea, da 1 mese a due anni, dalla NPdA e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;d) Radiazione: consiste nell’esclusione definitiva dalla NPdA, fatto salvo quanto previsto dalla legge; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’associato nell’Associazione.
NPdA si riserva, in ogni caso, di inoltrare ogni più opportuna segnalazione agli Organi di Giustizia Competenti.
Oltre al contenuto delle norme sopra indicate dovrà ritenersi contrario al presente Codice Etico ogni comportamento che nel caso concreto violi i principi in esso richiamati.
F.to Gli Associati
ASD Nuova Pallacanestro dell’Adda